REGOLAMENTO per l’ALBO e per la CONSULTA delle ASSOCIAZIONI

CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Art. 1 Finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Comune di San Severo
promuove, ai sensi dell’art.57 dello Statuto Comunale, le attività delle Associazioni
liberamente formate dai cittadini che operano, senza finalità di lucro, nell’ambito del
territorio e considera la loro presenza e il loro radicamento come risorse fondamentali
per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali,
come meglio specificato agli art. 4 e 5 del decreto legislativo (D. Lgs.) n. 117 del 3 luglio
2017, cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS).Pertanto l’ Amministrazione comunale
intende sostenere le loro attività e favorire la loro partecipazione alla realizzazione delle
proprie politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell’ambiente,
di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.
2. Il presente Regolamento si applica, a parità di condizioni, anche ai comitati ed a tutte
le forme associative di cui all’art. 18 della Costituzione italiana.

Art. 2 – Promozione delle Associazioni e destinatari del regolamento
1. L’Amministrazione è impegnata ad alimentare un costante rapporto di collaborazione
con le realtà associative e promuove opportune azioni al fine di armonizzare le iniziative
poste in essere dalle varie realtà associative; l’Amministrazione, tramite il Sindaco, gli
Assessori e le commissioni consiliari interessate, è altresì impegnata alla costante
consultazione delle Associazioni e a porre particolare attenzione alle loro proposte sulle
principali tematiche relative alla vita civica.
2. Il Comune promuove le attività delle associazioni iscritte all’Albo attraverso gli
strumenti di comunicazione utilizzati per la diffusione di informazioni istituzionali.
3.Il presente regolamento si rivolge in modo particolare agli Enti del Terzo Settore
(ETS), come definiti dal D. Lgs. 117/2017, quali le Associazioni di Promozione Sociale
(APS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le associazioni riconosciute o non
riconosciute e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per
perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Sono esclusi dal presente regolamento le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le
associazioni di datori di lavoro.

Art. 3 – Albo delle Associazioni
1. Presso il Comune di San Severo è istituito un Albo delle Associazioni.
2. All’Albo sono iscritte le Associazioni che presentano istanza e che:
a) svolgono attività di promozione culturale, attività educative, di valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, di volontariato sociale;
b) hanno una sede sociale o operativa in San Severo;
c) perseguono finalità lecite e si ispirano, nella propria organizzazione interna, a
principi di democrazia, trasparenza e partecipazione;
d) non perseguono finalità di lucro;
e) prevedono che quanto svolto dai soci nell’ambito dell’attività associativa sia
effettuato a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso spese e salva la
remunerazione di interventi che richiedano una particolare professionalità;
f) abbiano, nell’ultimo biennio, promosso o partecipato, in maniera non simbolica,
ad almeno un’iniziativa che abbia dato evidenza pubblica dell’esistenza
dell’Associazione stessa;
g) presentino un programma di massima delle iniziative che intendono svolgere
nell’anno corrente.

Art.4 – Iscrizione all’Albo
1.L’iscrizione all’Albo comunale è completamente gratuita ed è effettuata e rinnovata,
a seguito di istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, ogni tre
anni, come da apposito avviso pubblico diffuso dall’Amministrazione Comunale. All’atto
dell’iscrizione o del rinnovo della stessa, l’Associazione deve documentare il possesso
dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.3.
2. Le Associazioni di nuova costituzione possono iscriversi ogni anno con i relativi
requisiti di cui al comma 2 dell’art.3.
3. Le Associazioni hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione relativa ai requisiti di
cui al comma 2 dell’art.3.
4. La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2 dell’art.3 è causa di cancellazione
dall’Albo.

Art. 5- Sezioni
Allo scopo di conoscere, valorizzare e monitorare le risorse associative presenti sul
territorio, favorendone la reciproca conoscenza e collaborazione, saranno costituite
all’interno dell’Albo le seguenti Sezioni:
1. SEZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E PROTEZIONE
Accoglie le Associazioni aventi come finalità statutaria la valorizzazione
dell’ambiente, del paesaggio e del territorio e/o la salvaguardia della protezione
dello stesso territorio (Protezione Civile).
2. SEZIONE CULTURA, FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Accoglie le Associazioni culturali rivolte alla valorizzazione e di promozione anche
turistica del territorio finalizzate a promuovere e sollecitare attività di
programmazione culturali, turistiche e formative.
3.SEZIONE SOCIALE ed EDUCATIVA, SOCIO-SANITARIA ED ASSISTENZIALE
Accoglie le Associazioni che hanno come finalità la promozione di attività che
attengono alla tutela dei diritti, alla sicurezza sociale e alla salute, alla diffusione
del principio di solidarietà e di inclusione sociale e al sostegno di situazioni di
disagio e di emarginazione.
4. SEZIONE SPORT, TEMPO LIBERO E RICREATIVO
Accoglie le Associazioni aventi come finalità la promozione della pratica sportiva,
motoria e ludica.

Art. 6 – Albo annuale delle Associazioni Sezione speciale
1. Al fine di valorizzare esperienze associative di nuova costituzione oppure che, pur
non avendo sede in San Severo, esercitano attività di significativa rilevanza verso la
comunità, nell’Albo delle Associazioni è istituita una sezione speciale nella quale
vengono iscritte le Associazioni che, pur essendo prive dei requisiti di cui alle lettere b)
e f) dell’articolo 3 precedente, chiedano di essere iscritte all’Albo.
2. L’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo può avvenire in ogni tempo.

Art. 7 – Consulta delle Associazioni.
1. È istituita la Consulta delle Associazioni di San Severo.
2. La Consulta delle Associazioni svolge il ruolo consultivo e propositivo nei confronti
dell’Amministrazione comunale, di coordinamento e di programmazione delle
attività delle associazioni che ne fanno parte, facilitando la loro partecipazione
alla vita della Comunità e promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che
superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali.
3. La Consulta favorisce l’emersione e la conoscenza reciproca delle risorse presenti
nel territorio; opera per la costituzione e l’ampliamento di reti finalizzate alla
lettura della realtà e dei suoi bisogni come momento indispensabile di qualsiasi
co-programmazione e co-progettazione; promuove la partecipazione attiva alla
vita sociale con la condivisione di idee e progetti tesi al miglioramento della
qualità di vita del territorio; presenta proposte all’Amministrazione Comunale
nelle materie di cui alle sezioni all’art. 5.
4. La Consulta rappresenta le Associazioni iscritte all’Albo che fanno richiesta di
adesione, con esclusione di quelle iscritte alla sezione speciale. Non fanno parte
della Consulta le Associazioni che all’atto dell’iscrizione all’Albo esprimono
espressamente tale volontà.
5. Alle Assemblee della Consulta, le Associazioni sono rappresentate dal proprio
Presidente o da altro socio dell’associazione esplicitamente indicato con una
delega.
6. La Consulta al fine di creare coesione tra le realtà associative e di rinforzare il
tessuto sociale della Comunità:
-promuove il coordinamento delle attività delle varie Associazioni;
– propone all’Amministrazione comunale eventi, manifestazioni ed iniziative a
carattere sociale, culturale, ludico, ricreativo, sportivo e artistico, progettati dalle
Associazioni che ne fanno parte allo scopo di favorire il benessere e l’aggregazione
nella Comunità.
– promuove iniziative, eventi ed incontri, eventualmente ricorrendo ai contributi
di cui all’art. 15 del presente Regolamento;
– promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico e
artistico
presente nell’ambito territoriale;
– convoca assemblee pubbliche sui temi indicati nel presente articolo.

Art. 8 Organi della Consulta
– Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
– L’ Assemblea
– Il Consiglio Direttivo

Art. 9 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Consulta.
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e rappresenta la Consulta nelle sedi
Istituzionali.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’ Assemblea e del Consiglio
Direttivo. E’ il legale rappresentante della Consulta, ne esercita il potere
decisionale e gestionale nel rispetto dei poteri e della dignità degli altri Organi.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono svolte dal Vice
Presidente. In caso di assenza o impedimento simultaneo del Presidente e del
Vice Presidente, assume l’incarico il componente più anziano del Direttivo.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica un triennio dalla nomina.
Chi ha ricoperto la carica di Presidente e di Vicepresidente può essere rieletto
per un altro mandato .
4. Il Presidente decade dalla carica dopo il decorso di tre anni o per dimissioni
volontarie o per sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’
Assemblea della Consulta o per perdita del requisito di rappresentante di
un’associazione.
5. La carica del Presidente è incompatibile con le cariche pubbliche di consigliere,
amministratore regionale, provinciale e comunale, nonché di parlamentare.
6. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica un triennio dalla
nomina. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento
temporaneo. In presenza di impedimento definitivo, nei casi di cui all’art. 9,
comma 4, o per qualsiasi altro motivo, il Vice Presidente assume la carica di
Presidente e il primo dei non eletti, nella lista dei candidati presidenti , assume
la carica di Vice Presidente. Qualora non ci fosse tale possibilità di surroga, si
procederà, entro i successivi 30 giorni, alla convocazione dell’Assemblea per
l’elezione di un nuovo Vice Presidente. I candidati subentrati per surroga
decadono allo scadere del mandato triennale dell’ intero direttivo.
7. Il Segretario è nominato dal Presidente all’atto dell’elezione, redige il verbale
di ogni seduta in apposito registro sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art.10 Assemblea delle associazioni della Consulta
1. L’Assemblea è l’organo decisionale e di programmazione della Consulta. Sono
componenti dell’Assemblea:
– Il Referente dell’Amministrazione presso la Consulta nominato dal Sindaco;
– Un rappresentante per ogni Associazione componente la Consulta o suo delegato.
Ciascun componente può rappresentare una sola Associazione;
– Il Sindaco e gli Assessori, su invito del Presidente dell’Assemblea.
2. L’Assemblea elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente che
lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento; elegge, inoltre, al suo
interno, sette rappresentanti di associazioni delle diverse sezioni di cui all’ art.
5. Tutti insieme compongono il Consiglio Direttivo della Consulta, con funzioni di
coordinamento dei lavori.
3. Tutte le cariche del direttivo, compresa quella di referente dell’Amministrazione
presso la Consulta, sono incompatibili con le cariche pubbliche di consigliere,
amministratore regionale, provinciale e comunale.
4. Successivamente alla prima riunione, l’Assemblea è convocata su iniziativa del
Presidente ovvero ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti e comunque almeno due volte l’anno, con motivato ordine del giorno.
5. Le sedute dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei componenti
presenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale
quello del presidente.

Art. 11 Consiglio Direttivo della Consulta
1. Il Direttivo ha la finalità di svolgere la funzione di Coordinamento dei lavori nei
vari ambiti della Consulta, facilitare la realizzazione dei progetti proposti dai vari
ambiti ed attuare tutte le iniziative programmate ed approvate in assemblea.
2. Il Direttivo è composto da:
a. il Presidente (il primo degli eletti dall’Assemblea della Consulta nell’ elenco dei
candidati dei presidenti);
b. il Vice Presidente (il secondo degli eletti dall’ Assemblea della Consulta
nell’elenco dei candidati dei presidenti);
c. sette rappresentanti delle associazioni (i primi sette eletti dall’Assemblea
della Consulta);
d. il Referente dell’Amministrazione designato pro tempore dal Sindaco;
e. il Segretario, nominato dal Presidente, individuato tra i sette rappresentanti
delle varie sezioni eletti nel direttivo. Il Segretario svolge anche la funzione di
verbalizzante nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea della
Consulta.
3. Ad ogni componente del direttivo può essere assegnata, su proposta di una o più
Associazioni e su decisione del Direttivo stesso,, una sezione, con il ruolo di
facilitatore di eventi..
4. Il Presidente può invitare nelle riunioni del Consiglio Direttivo, l’Assessore di
riferimento della materia da trattare all’ordine del giorno.
5. I Componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo il decorso di tre
anni dalle elezioni o per dimissioni volontarie o per perdita dei requisiti di
rappresentanza di una associazione. Decadono altresì quando, senza giustificato
motivo, non partecipano a più di tre riunioni consecutive, nel qual caso si procede
alla loro surroga.

Art.12 Elezioni dei componenti del direttivo (Presidente, Vicepresidente e 7
rappresentanti delle associazioni)
1. Le elezioni del Presidente, del Vicepresidente e dei rappresentanti delle
associazioni alla carica del direttivo avvengono presentando un’unica lista.
2. Sono elettori attivi e passivi i presidenti delle associazioni o i loro delegati (sia
per la carica di Presidente e Vicepresidente che per i componenti del direttivo).
3. La candidatura alla carica di presidente non è incompatibile con la candidatura
a componente del direttivo (se un candidato è eletto alla carica di Presidente e
contemporaneamente a quella del direttivo, opterà per una scelta).
4. Alla carica di presidente viene eletto il candidato più suffragato e, a parità di voti,
quello più giovane di età. Il vicepresidente è il secondo più suffragato nella lista
dei presidenti.
5. Sono eletti a componenti del direttivo, per ciascuna sezione tematica, i più
suffragati e, a parità di voti, il più giovane di età. Le sezioni tematiche composte
da un numero elevato di associazioni possono essere rappresentate dal secondo
candidato più suffragato, dopo che è stato assicurato un rappresentante per ogni
sezione.
6. Il Presidente e il Vicepresidente, alla scadenza dei tre anni sono rieleggibili solo
per un altro mandato consecutivo.
7. La scheda per l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo
reca i nomi dei candidati in ordine alfabetico, scritti in corrispondenza di un
apposito rettangolo. L’elettore può votare tracciando un solo segno sul relativo
rettangolo del Presidente e del componente del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Riunioni dell’Assemblea della Consulta.
1. L’ Assemblea della Consulta decide le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
2. In mancanza di diverso accordo, sono comunque da considerare valide le
convocazioni effettuate a mezzo di e-mail effettuate agli indirizzi di posta elettronica
comunicati all’atto dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni.
3. Le adunanze sono pubbliche. Hanno tuttavia, diritto di intervento solo i componenti
della Consulta. Possono partecipare il Sindaco o un suo delegato e gli Assessori di
riferimento dell’argomento da trattare ed ogni altra persona che il Presidente
dell’assemblea abbia invitato e del cui invito sia stata data comunicazione nel
documento di convocazione.
4. La Consulta vota di regola in forma palese. Solo per le elezioni delle cariche interne
alla Consulta si procede a votazioni segrete.
5. In ogni seduta della Consulta viene redatto un verbale formulato nel seguente modo:
– Il luogo e la data di adunanza;
– I presenti ;
– Gli argomenti discussi all’O.d.g.;
– Gli esiti di eventuali votazioni.
I verbali devono essere fatti pervenire, con libertà di forma, alla Segreteria del Comune
di San Severo e all’ufficio comunale presso cui è custodito l’Albo delle associazioni.

Art. 14 – Patrocinio
1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti di particolare valore sociale,
culturale, morale, educativo, sportivo e ambientale, consiste nella manifestazione di
sostegno e condivisione di finalità verso le anzidette iniziative poste in essere da un
soggetto estraneo all’Amministrazione Comunale.
2. Il patrocinio gratuito è concesso con decreto del Sindaco o suo delegato, secondo
quanto prescritto dal regolamento comunale vigente in materia di patrocinio.
3. Il patrocinio oneroso è concesso con deliberazione della Giunta Comunale ed è
espressione dell’indirizzo di tutta l’Amministrazione.
Per la richiesta del patrocinio si rinvia al regolamento comunale vigente in materia di
patrocinio.

Art. 15 – Contributi alle Associazioni
1. Compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio e con le norme generali di
Finanza Pubblica, il Comune di San Severo sostiene l’attività delle Associazioni iscritte
all’Albo (con priorità a quelle che aderiscono alla Consulta) sia con contributi economici,
sia con l’utilizzo gratuito o agevolato di strutture comunali, sia con altre utilità.
2. Di regola e compatibilmente con le norme generali di Finanza Pubblica, i contributi
economici vengono finalizzati all’effettuazione di una specifica iniziativa. In questo caso,
la concessione del contributo è subordinata alla preventiva presentazione delle
caratteristiche dell’iniziativa, con l’indicazione dei costi da sostenere e delle risorse che
andranno a finanziare l’iniziativa stessa.
3. Nella concessione e nella quantificazione del contributo per l’iniziativa, occorre
valutare la rispondenza dell’iniziativa ai valori richiamati nello Statuto Comunale, la
rispondenza a finalità di interesse generale, nonché la congruità del contributo richiesto
rispetto agli oneri sostenuti dalla singola Associazione per la realizzazione dell’iniziativa.

Art.16 – Sedi per le Associazioni.
1. Alla Consulta è assegnata una sede Istituzionale dove poter svolgere tutte le attività
inerenti alla sua funzione senza oneri e spese.

Art. 17 – Esclusione compensi
La partecipazione alla Consulta cittadina è gratuita. Non sono corrisposti compensi né
rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l’assunzione di
incarichi.

Art. 18 – MODIFICHE REGOLAMENTO
Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere sottoposta all’approvazione del
Consiglio Comunale, previo parere della Commissione competente.

Art. 19 – Norme finali.
1. L’Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è
convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
2. In caso di decadenza simultanea del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
Direttivo, il Sindaco convoca l’assemblea per indire le nuove elezioni.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni
normative vigenti in materia.
3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione
di approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art, 134, comma 2, del D.Lgs.
267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).